Art. 48

Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili

In vigore dal 5 feb 2013
Notifica delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili 1.   Tutte le decisioni prese ai sensi del presente regolamento e tutte le decisioni di rifiuto o di revoca di un’omologazione UE o di rifiuto di un’immatricolazione, di divieto o di limitazione dell’immissione sul mercato, dell’immatricolazione o dell’entrata in circolazione di un veicolo o che impongono il ritiro di un veicolo dal mercato sono debitamente motivate. 2.   Tali decisioni sono notificate all’interessato unitamente all’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri interessati e dei relativi termini di esperibilità.
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