Art. 44
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi al tipo omologato
In vigore dal 5 feb 2013
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi al tipo omologato
1. Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti nuovi, muniti di un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione, non siano conformi al tipo omologato, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE adotta le misure necessarie, inclusa la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti in produzione siano resi conformi al tipo omologato.
2. Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE o dal fascicolo di omologazione sono considerate come non conformità al tipo omologato.
3. Se l’autorità di omologazione dimostra che veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti nuovi, muniti di un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione rilasciato in un altro Stato membro non sono conformi al tipo omologato, può chiedere all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti in produzione continuino a essere conformi al tipo omologato. Ricevuta tale richiesta, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE prende quanto prima i provvedimenti necessari e comunque entro tre mesi dalla data della richiesta.
4. Nei casi che seguono, l’autorità di omologazione chiede all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE al sistema, al componente, all’entità tecnica indipendente o al veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli in produzione tornino a essere conformi al tipo omologato:
a)
nel caso di un’omologazione UE di un veicolo, se la non conformità di un veicolo è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica indipendente;
b)
nel caso di un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è imputabile esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica indipendente facente parte del veicolo incompleto o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.
5. Ricevuta una richiesta in tal senso, l’autorità di omologazione interessata adotta quanto prima i provvedimenti necessari e comunque entro tre mesi dalla data della richiesta, eventualmente insieme all’autorità di omologazione richiedente.
6. Qualora sia accertata una non conformità, l’autorità di omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione UE del sistema, del componente, dell’entità tecnica indipendente o del veicolo incompleto adotta le misure di cui al paragrafo 1.
Le autorità di omologazione si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un’omologazione UE e dei relativi motivi.
7. Se l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE contesta la non conformità di cui è stata informata, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata e organizza eventualmente opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.
Storico versioni
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