Art. 43

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che presentano gravi rischi

In vigore dal 5 feb 2013
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che presentano gravi rischi 1.   Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, seppur conformi alle prescrizioni applicabili o correttamente marcati, presentano gravi rischi per la sicurezza o sono potenzialmente in grado di danneggiare seriamente l’ambiente o la sanità pubblica, impone all’operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente, all’atto dell’immissione sul mercato o dell’immatricolazione ovvero a seguito dell’entrata in circolazione, non presentino più tale rischio, oppure di ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente ovvero di richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio. Lo Stato membro può rifiutare l’immatricolazione di tali veicoli finché il costruttore non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti. 2.   Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1, l’operatore economico garantisce l’adozione di misure correttive in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione già immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione nell’Unione. 3.   Entro un mese lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni disponibili, con particolare riferimento ai dati necessari per l’identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione, all’origine e alla catena di fornitura del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, alla natura del rischio nonché alla natura e alla durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati, in particolare la competente autorità che ha rilasciato l’omologazione, e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se le misure nazionali di cui al paragrafo 1 siano considerate giustificate e propone, all’occorrenza, opportune misure. 5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
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