Art. 40

Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti

In vigore dal 5 feb 2013
Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti 1.   I componenti o le entità tecniche indipendenti possono essere messi a disposizione sul mercato o fatti entrare in circolazione solo se soddisfano le prescrizioni dei pertinenti atti elencati all’allegato I e sono correttamente marcati in conformità dell’. 2.   Il paragrafo 1 non si applica a componenti o entità tecniche indipendenti appositamente fabbricati o progettati per veicoli nuovi che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione di componenti o entità tecniche indipendenti esentati da una o più disposizioni del presente regolamento ai sensi dell’ o destinati a essere montati su veicoli che abbiano ottenuto l’omologazione ai sensi dell’ in relazione a tali componenti o entità tecniche indipendenti. 4.   In deroga al paragrafo 1 e fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento o di uno degli atti delegati adottati a norma dello stesso, gli Stati membri possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione di componenti o entità tecniche indipendenti destinati ad essere montati su veicoli che, quando sono stati messi a disposizione sul mercato o sono entrati in circolazione, non richiedevano l’omologazione ai sensi del presente regolamento o della direttiva 2003/37/CE.
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Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti (Art. 40 Regolamento (UE) 2013/167) — Testo vigente | Portale Normativo