Art. 38

Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli

In vigore dal 5 feb 2013
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli 1.   Fatti salvi gli , i veicoli per i quali è obbligatoria l’omologazione UE di un veicolo completo o per i quali il costruttore ha ottenuto tale omologazione ai sensi del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o possono entrare in circolazione solo se accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato in conformità dell’. La messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli incompleti è permessa, ma le autorità degli Stati membri responsabili dell’immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di consentire l’immatricolazione e l’uso su strada di tali veicoli. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli destinati a essere usati da forze armate o servizi di difesa civile, servizi antincendio o forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico né ai veicoli omologati ai sensi dell’.
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