Art. 1
In vigore dal 22 gen 2013
L’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
1)
il punto 8, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a)
ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;»
2)
il punto 9, lettera a), è sostituito dal seguente:
«a)
ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;»
3)
il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14. Mosto di uve concentrato rettificato
Il “mosto di uve concentrato rettificato” è il prodotto:
a)
liquido non caramellizzato:
i)
ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7 %;
ii)
che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
iii)
che presenta le seguenti caratteristiche:
—
pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,
—
densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,
—
tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
—
indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,
—
acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
—
tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
—
tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
—
conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,
—
tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
—
presenza di mesoinositolo;
b)
solido non caramellizzato:
i)
ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente;
ii)
che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
iii)
che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix:
—
pH non superiore a 7,5,
—
densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100,
—
tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
—
indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00,
—
acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
—
tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali,
—
tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
—
conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C,
—
tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
—
presenza di mesoinositolo.
Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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