Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 gen 2013
L’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato: 1) il punto 8, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;» 2) il punto 9, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;» 3) il punto 14 è sostituito dal seguente: «14.   Mosto di uve concentrato rettificato Il “mosto di uve concentrato rettificato” è il prodotto: a) liquido non caramellizzato: i) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7 %; ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero; iii) che presenta le seguenti caratteristiche: — pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix, — densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix, — tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi, — indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix, — acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, — tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, — tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, — conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix, — tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, — presenza di mesoinositolo; b) solido non caramellizzato: i) ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente; ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero; iii) che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix: — pH non superiore a 7,5, — densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, — tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi, — indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00, — acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, — tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali, — tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali, — conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C, — tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali, — presenza di mesoinositolo. Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:52:oj#art-1