Art. 25

Pesca pelagica - TAC

In vigore dal 21 gen 2013
Pesca pelagica - TAC 1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell', possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ. 2.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo. 3.   Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo gli Stati membri inviano alla Commissione, per trasmissione al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
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