Art. 24

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

In vigore dal 21 gen 2013
Pesca pelagica – Limitazione della capacità Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 al livello totale di 78 610 GT nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
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