Art. 9
Imposizione di misure di salvaguardia definitive
In vigore dal 15 gen 2013
Imposizione di misure di salvaguardia definitive
1. Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, la Commissione sottopone la questione all'esame del comitato di associazione conformemente all'articolo 116 dell'accordo. Se il comitato di associazione non ha formulato alcuna raccomandazione o se non si perviene a soluzioni soddisfacenti entro trenta giorni da tale rinvio, la Commissione può adottare una decisione che impone misure definitive di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell', la Commissione pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e le considerazioni pertinenti alla decisione.
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