Art. 59

Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

In vigore dal 15 gen 2013
Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli 1.   I costruttori possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al presente regolamento. L’importo non è considerato ragionevole né proporzionato se scoraggia l’accesso in quanto non tiene conto della misura in cui l’operatore indipendente utilizza tali informazioni 2.   I costruttori mettono a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d’accesso diverse a seconda dei periodi per i quali esso viene consentito.
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