Art. 57
Obblighi dei costruttori
In vigore dal 15 gen 2013
Obblighi dei costruttori
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, utilizzando siti web con formato standardizzato, facilmente utilizzabili e rapidi. In particolare, tale accesso non deve essere discriminatorio rispetto all’assistenza o all’accesso di cui fruiscono i concessionari e i riparatori autorizzati. Tale obbligo non si applica qualora un veicolo sia omologato come veicolo di piccole serie.
2. Finché la Commissione non avrà adottato uno standard comune, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse in modo che siano coerenti e utilizzabili dagli operatori indipendenti con uno sforzo ragionevole.
I costruttori mettono materiale per la formazione a disposizione degli operatori indipendenti, nonché dei concessionari e dei riparatori autorizzati.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno tutti i seguenti elementi:
a)
numero di identificazione inequivocabile del veicolo;
b)
manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione nonché i programmi di servizio;
c)
manuali tecnici e bollettini del servizio tecnico;
d)
informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
e)
schemi elettrici;
f)
codici diagnostici di guasto, compresi i codici specifici del costruttore;
g)
numero di identificazione e numeri di verifica della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
h)
informazioni su strumenti e equipaggiamenti di proprietà riservata, che vanno fornite per mezzo di tali strumenti e equipaggiamenti;
i)
informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova;
j)
unità di lavoro.
4. Concessionari o riparatori autorizzati che facciano parte del sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione o manutenzione a veicoli di un costruttore del cui sistema di distribuzione non sono membri.
5. Le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli devono essere sempre accessibili, salvo durante gli interventi di manutenzione sul sistema d’informazione.
6. Al fine di fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori o i riparatori interessati a componenti, strumenti diagnostici o attrezzature di prova.
7. Al fine di progettare e costruire equipaggiamenti automobilistici destinati a veicoli a carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le pertinenti informazioni OBD nonché le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, gli installatori o i riparatori interessati agli equipaggiamenti destinati a veicoli a carburanti alternativi.
8. All’atto della domanda di omologazione UE, il costruttore prova all’autorità di omologazione di essere conforme al presente regolamento riguardo alle informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
Qualora le informazioni non siano disponibili o conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili al momento della domanda di omologazione UE, il costruttore le fornisce entro sei mesi dalla data di omologazione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di elaborare il modello di un certificato in materia di accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo che fornisce tale prova di conformità all’autorità di omologazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
9. Se la conformità non viene provata entro il termine indicato al secondo comma del paragrafo 8, l’autorità di omologazione adotta misure adeguate per garantirne il ripristino.
10. Il costruttore mette a disposizione modifiche successive e supplementi d’informazione sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui li rende accessibili ai riparatori autorizzati.
11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del produttore del veicolo o a suo nome, i riparatori indipendenti devono avere accesso gratuito a tali registrazioni e disporre delle informazioni sulle riparazioni e le attività di manutenzione da essi eseguite.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che stabiliscono prescrizioni dettagliate riguardo all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e, in particolare, le specifiche tecniche secondo cui deve essere fornita l’informazione sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
Storico versioni
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