Art. 11
Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato
In vigore dal 15 gen 2013
Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato
Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato consente al rappresentante di svolgere almeno i seguenti compiti:
a)
avere accesso alla documentazione informativa di cui all’ e ai certificati di conformità di cui all’, in modo che possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti;
b)
fornire a un’autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente;
c)
cooperare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli equipaggiamenti che rientrano nel loro mandato.
Storico versioni
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