Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 216/2008
In vigore dal 8 gen 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 216/2008
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 10 del volume I e nell’emendamento 7 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici dell’allegato 16.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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