Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 8 gen 2013
Misure transitorie 1.   Fino al 31 dicembre 2016 gli Stati membri possono concedere deroghe all’obbligo di interrompere la produzione di emissioni di cui alla lettera d), volume II, parte III, capo 2, paragrafo 2.3.2 dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, alle seguenti condizioni: a) le deroghe sono concesse in consultazione con l’Agenzia; b) le deroghe possono esse concesse solo quando l’impatto economico sull’organizzazione responsabile della costruzione dei motori oggetto di deroga superano gli interessi di tutela ambientale; c) nel caso di nuovi motori che dovranno essere installati su aeromobili nuovi, le deroghe non devono essere concesse per più di 75 motori per tipologia; d) nell’esaminare una richiesta di deroga, lo Stato membro prende in considerazione: i) la motivazione fornita dall’organizzazione responsabile della produzione dei motori oggetto di deroga, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le considerazioni in merito a questioni tecniche, le ripercussioni economiche negative, le conseguenze ambientali, l’impatto di circostanze impreviste e le questioni in materia di parità; ii) l’utilizzo previsto per i motori in questione, nello specifico se si tratta di motori di riserva o di nuovi motori che dovranno essere installati su aeromobili nuovi; iii) il numero dei nuovi motori interessati; iv) il numero di deroghe concesse per questo tipo di motore; e) nel concedere la deroga, lo Stato membro specifica almeno: i) il numero del certificato di omologazione del tipo di motore; ii) il numero massimo di motori inclusi nella deroga; iii) l’utilizzo previsto per i motori in questione e i termini fissati per la loro produzione. 2.   Le organizzazioni responsabili della costruzione dei motori oggetto di una deroga concessa a norma del presente articolo: a) garantiscono che le targhe di identificazione dei motori in questione riportino la dicitura «EXEMPT NEW» o «EXEMPT SPARE», a seconda dei casi; b) istituiscono una procedura per il controllo della qualità, onde controllare e gestire la produzione dei motori in questione; c) forniscono regolarmente allo Stato membro che ha concesso la deroga e all’organizzazione responsabile della progettazione informazioni dettagliate sui motori oggetto di deroga che sono stati prodotti, compreso il modello, il numero di serie, l’utilizzo del motore e il tipo di aeromobile su cui i nuovi motori sono installati; d) gli Stati membri che hanno concesso una deroga comunicano tempestivamente all’Agenzia tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c). Quest’ultima istituisce e mantiene un registro contenente tali dati e lo rende accessibile al pubblico.
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