Art. 3

Definizioni

In vigore dal 7 gen 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE, ad eccezione della definizione di pollame di cui all’, punto 4, di detta direttiva. Ai fini del presente regolamento, per «pollame» si intendono polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «volatili»: animali delle specie avicole diversi da quelli di cui al secondo paragrafo dell’; b)   «stabilimento di moltiplicazione riconosciuto»: i) uno stabilimento utilizzato unicamente per la moltiplicazione di volatili; ii) uno stabilimento che è stato controllato dall’autorità competente del paese terzo esportatore la quale lo ha riconosciuto conforme alle condizioni stabilite dall’ e dall’allegato II; c)   «volatili allevati in cattività»: volatili che non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (parent) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività; d)   «anello chiuso continuo applicato alla zampa»: anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell’animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo; e)   «impianto di quarantena riconosciuto»: struttura diversa dalle stazioni di quarantena i) in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati; ii) che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’ e all’allegato IV; f)   «stazione di quarantena riconosciuta»: struttura i) in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati; ii) composta da una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre, ciascuna delle quali contiene unicamente volatili della stessa partita aventi lo stesso stato sanitario, e costituisce quindi un’unica unità epidemiologica; iii) che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’ e all’allegato IV; g)   «volatili sentinella»: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena; h)   «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico per l’influenza aviaria, di cui all’allegato della decisione 2006/437/CE.
Storico versioni

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