Art. 6

Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti

In vigore dal 7 gen 2013
Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell’allegato IV. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.
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