Art. 16
Costi
In vigore dal 20 dic 2012
Costi
1. I costi discendenti dalla migrazione, dal test globale, dal test sullo scambio di informazioni supplementari, dalla manutenzione e dallo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. I costi discendenti dall’installazione, dalla migrazione, dalla verifica, dalla manutenzione e dallo sviluppo dei sistemi nazionali, nonché dai compiti che devono essere eseguiti dai sistemi nazionali a norma del presente regolamento, sono a carico dello Stato membro interessato come previsto dall’articolo 119, paragrafo 2, della convenzione Schengen.
3. A complemento dell’assistenza finanziaria fornita dal Fondo per le frontiere esterne, l’Unione può fornire un contributo finanziario per le spese degli Stati membri relative alla migrazione e alle attività di test connesse alla migrazione realizzate a norma degli , dell’, paragrafo 8 e dell’ del presente regolamento per svolgere attività specifiche e ben definite.
Il contributo dell’Unione per le attività di cui al primo comma è concesso sotto forma di sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario. Tale contributo non supera il 75 % delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro e non supera i 750 000 EUR per Stato membro. La Commissione valuta, decide e gestisce l’operazione di cofinanziamento conformemente alle procedure di bilancio e altre procedure, in particolare quelle stabilite dal regolamento finanziario.
Ogni Stato membro che richieda tale contributo finanziario prepara una previsione finanziaria contenente una ripartizione dei costi operativi e amministrativi delle attività relative ai test e alla migrazione. Quando gli Stati membri utilizzano fondi dell’Unione per le proprie spese, queste sono ragionevoli e rispondono ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto costo/efficacia. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla rispettiva utilizzazione del contributo dell’Unione entro sei mesi dalla data di transizione stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.
Se il contributo dell’Unione non è utilizzato, o è utilizzato in modo inappropriato, parziale o tardivo, l’Unione può ridurre, sospendere o interrompere il suo contributo finanziario. Se gli Stati membri non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o tardivamente, al finanziamento delle attività di cui al primo comma, l’Unione può ridurre il suo contributo finanziario.
4. La Corte dei conti ha la facoltà di procedere agli audit appropriati in collaborazione con gli organi nazionali di controllo o con i servizi nazionali competenti. La Commissione ha la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi dell’Unione e per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi e irregolarità. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti e i registri pertinenti.
5. Gli Stati membri sostengono in comune, come previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, della convenzione Schengen, i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della convenzione Schengen, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del SIS 1+ con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività realizzate che sono connesse ai compiti attribuiti alla Francia ai fini del presente regolamento.
Storico versioni
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