Art. 14

Sostituzione delle sezioni nazionali con l’N.SIS II

In vigore dal 20 dic 2012
Sostituzione delle sezioni nazionali con l’N.SIS II 1.   L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della convenzione Schengen, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale. 2.   Se uno Stato membro sostituisce la sua sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, della convenzione Schengen, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento.
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