Art. 9
Test sullo scambio di informazioni supplementari
In vigore dal 20 dic 2012
Test sullo scambio di informazioni supplementari
1. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono test funzionali SIRENE.
2. La Commissione mette a disposizione il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo scambio di informazioni supplementari.
3. Il test sullo scambio di informazioni supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.
4. Esso si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.
5. I risultati del test sono analizzati dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ assicurano che i risultati del test globale siano trasmessi al Parlamento europeo.
6. Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale di tale test.
Storico versioni
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