Art. 11
Migrazione dal SIS 1+ al SIS II
In vigore dal 20 dic 2012
Migrazione dal SIS 1+ al SIS II
1. Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale. I dati della banca dati del SIS 1+ di cui all’articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen, non sono inseriti nel SIS II centrale.
2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.
3. La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con il caricamento dei dati dell’N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II.
Il caricamento dei dati di cui al primo comma è seguito da una transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per ciascuno Stato membro. La transizione inizia alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI, una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 3, di detta decisione. La transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per tutti gli Stati membri è ultimata al massimo entro dodici ore. Le applicazioni nazionali per lo scambio di informazioni supplementari migrano alla rete s-TESTA parallelamente alla transizione.
La migrazione è ultimata dopo un periodo di monitoraggio intensivo. Tale periodo di monitoraggio intensivo è limitato nel tempo e non superiore a trenta giorni dalla data di transizione del primo Stato membro.
La migrazione segue uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.
4. La Commissione fornisce assistenza per il coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione.
Storico versioni
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