Art. 75

Principi generali

In vigore dal 19 dic 2012
Principi generali Quando delega il compito di esercitare una o più funzioni per suo conto, il GEFIA si attiene in particolare ai seguenti principi generali: a) la struttura della delega non consente al GEFIA di eludere le sue responsabilità; b) gli obblighi del GEFIA nei confronti del FIA e dei suoi investitori non subiscono modifiche per effetto della delega; c) le condizioni che il GEFIA deve soddisfare per essere autorizzato ed esercitare le attività a norma della direttiva 2011/61/UE non sono messe a repentaglio; d) la delega assume la forma di un accordo scritto concluso tra il GEFIA e il delegato; e) il GEFIA assicura che il delegato eserciti le funzioni delegate in modo efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili e deve stabilire i metodi e le procedure per controllare su base continuativa i servizi forniti dal delegato. Il GEFIA adotta misure appropriate se risulta che il delegato non può esercitare le funzioni in modo efficace o nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili; f) il GEFIA sorveglia efficacemente le funzioni delegate e gestisce i rischi connessi con la delega. A tal fine il GEFIA dispone costantemente delle conoscenze e delle risorse necessarie per sorvegliare le funzioni delegate. L’accordo riconosce al GEFIA il diritto di informazione, ispezione, ammissione e accesso, nonché i suoi diritti di istruzione e monitoraggio nei confronti del delegato. Il GEFIA assicura altresì che il delegato sorvegli adeguatamente l’esecuzione delle funzioni delegate e gestisca adeguatamente i rischi connessi con la delega; g) il GEFIA assicura che la continuità e la qualità delle funzioni delegate o del compito delegato di esercitare le funzioni siano mantenute anche in caso di cessazione della delega a seguito del trasferimento delle funzioni delegate o del compito delegato di esercitare le funzioni ad un terzo o dell’esercizio diretto di tali funzioni; h) i diritti e gli obblighi rispettivi del GEFIA e del delegato sono chiaramente stabiliti e fissati nell’accordo. In particolare il GEFIA assicura contrattualmente i suoi diritti di istruzione e di risoluzione, i suoi diritti di informazione e di ispezione e accesso ai libri contabili e ai locali. L’accordo garantisce che la subdelega possa avere luogo solo con il consenso del GEFIA; i) quando riguarda la gestione del portafoglio, la delega è conforme alla politica di investimento del FIA. Il GEFIA istruisce il delegato su come attuare la politica di investimento e controlla se il delegato la rispetti su base continuativa; j) il GEFIA si assicura che il delegato gli comunichi eventuali sviluppi che potrebbero avere un impatto significativo sulla capacità del delegato di esercitare le funzioni delegate in modo efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili; k) il GEFIA assicura che il delegato protegga le informazioni confidenziali relative al GEFIA, al FIA interessato dalla delega e agli investitori di tale FIA; l) il GEFIA garantisce che il delegato adotti, applichi e mantenga un piano di emergenza per il ripristino dell’operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, tenendo conto dei tipi di funzioni delegate.
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