Art. 2
Requisiti patrimoniali relativi alla liquidazione o ristrutturazione
In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti patrimoniali relativi alla liquidazione o ristrutturazione
1. La CCP divide per dodici le spese di esercizio lorde annue per ottenere le spese di esercizio lorde mensili e moltiplica il quoziente per il numero di mesi del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività determinato a norma del paragrafo 2. Il risultato del calcolo costituisce il capitale necessario ad una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività della CCP.
2. Ai fini della determinazione del lasso di tempo necessario per la liquidazione o ristrutturazione delle attività, di cui al paragrafo 1, la CCP sottopone una stima al riguardo all’autorità competente, affinché questa la approvi nel quadro dei poteri che il titolo III del regolamento (UE) n. 648/2012 le conferisce. Il lasso di tempo stimato è sufficiente a permettere, anche in condizioni di mercato sotto stress, la liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività, la riorganizzazione del funzionamento, la liquidazione del portafoglio di compensazione o il trasferimento delle attività di compensazione ad un’altra CCP. La stima tiene conto della liquidità, entità e struttura delle scadenze delle posizioni della CCP, con i relativi potenziali ostacoli transnazionali, e della tipologia di prodotti compensati. Il lasso di tempo necessario alla liquidazione o ristrutturazione delle attività usato nel calcolo dei requisiti patrimoniali è soggetto a un periodo minimo di sei mesi.
3. La CCP aggiorna la stima del lasso di tempo adeguato per la liquidazione o ristrutturazione dell’attività ad ogni cambiamento significativo delle ipotesi che la sottendono e trasmette la stima aggiornata all’autorità competente affinché la approvi.
4. Ai fini del presente articolo, le spese di esercizio sono calcolate in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 ovvero conformemente alle direttive 78/660/CEE (7), 83/349/CEE (8) e 86/635/CEE (9) del Consiglio ovvero, laddove applicabili, secondo i Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo considerati equivalenti agli IFRS a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 (10) della Commissione o secondo i principi contabili di un paese terzo accettati in virtù dell’ di detto regolamento. La CCP usa le più recenti informazioni certificate tratte dal proprio bilancio annuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:152:oj#art-2