Art. 1

Requisiti patrimoniali

In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti patrimoniali 1.   La controparte centrale (CCP) detiene un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, in ogni momento superiore o uguale alla somma: a) dei requisiti patrimoniali della CCP relativi alla liquidazione o ristrutturazione delle attività, calcolati a norma dell’; b) dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi operativi e giuridici, calcolati a norma dell’; c) dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi di credito, di controparte e di mercato, calcolati a norma dell’; d) dei requisiti patrimoniali della CCP relativi al rischio commerciale, calcolati a norma dell’. 2.   La CCP predispone procedure atte a individuare tutti i fattori di rischio che possono incidere sul suo normale funzionamento e valuta la probabilità che essi abbiano effetti negativi sulle entrate o spese e sul livello del capitale. 3.   Se il capitale detenuto dalla CCP a norma del paragrafo 1 scende al di sotto del 110 % dei requisiti patrimoniali o al di sotto del 110 % di 7,5 milioni di EUR («soglia di notifica»), la CCP informa immediatamente l’autorità competente e in seguito la aggiorna almeno ogni settimana fintanto che l’importo di detto capitale non torni al di sopra della soglia di notifica. 4.   La notifica è effettuata per iscritto e precisa i seguenti elementi: a) motivi per cui il capitale della CCP è sceso al di sotto della soglia di notifica e descrizione delle prospettive a breve termine circa la situazione finanziaria della CCP; b) illustrazione dettagliata dei provvedimenti che la CCP intende adottare per assicurare il soddisfacimento continuo dei requisiti patrimoniali.
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Requisiti patrimoniali (Art. 1 Regolamento (UE) 2013/152) — Testo vigente | Portale Normativo