Art. 2
Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007
In vigore dal 19 dic 2012
Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007
Per il periodo contingentale dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 e relativamente ai contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4260, 09.4261, 09.4262, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 616/2007 come modificato dall’ del presente regolamento, si applicano le seguenti deroghe:
a)
il periodo contingentale è compreso tra il 1o marzo e il 30 giugno 2013 e il quantitativo annuo è ridotto del 67 %;
b)
non si applicano i sottoperiodi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007;
c)
la domanda di titolo di importazione e la domanda di diritto di importazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del mese di gennaio 2013;
d)
i titoli di importazione per tutti i gruppi eccetto i gruppi 5A e 5B sono validi dal 1o marzo 2013 al 30 giugno 2013.
Storico versioni
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