Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007

In vigore dal 19 dic 2012
Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono aperti i contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento per l’importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l’Unione e il Brasile e tra l’Unione e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE e con decisione 2012/792/UE del Consiglio (*1). I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno. (*1)   GU L 351 del 21.12.2012, pag. 47.»;" 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente: a) 30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; b) 30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) 20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; d) 20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. 2.   Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B e 6B non è suddiviso in sottoperiodi. 3.   I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»; b) al paragrafo 4, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»; c) il paragrafo 5 è così modificato: i) nel primo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»; ii) nel secondo comma, lettera b), i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»; iii) nel terzo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»; d) al paragrafo 6, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»; e) al paragrafo 7, terzo comma, i termini «gruppi 3 e 6» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A e 6B»; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La domanda di diritto di importazione per i gruppi 5A e 5B e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun periodo o sottoperiodo contingentale.»; b) al paragrafo 2, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B» e i termini «gruppi 1, 4 e 7» sono sostituiti dai termini «gruppi 1, 4A, 4B e 7»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi, ripartiti per numero d’ordine e origine.»; d) al paragrafo 5, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) alla lettera a), i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»; ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per i gruppi 5A e 5B entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun periodo o sottoperiodo contingentale, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale periodo o sottoperiodo.»; b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine e origine.»; 6) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*2), la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale sono stati rilasciati. Per i gruppi 5A e 5B, la validità dei titoli è di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale la domanda è stata presentata, fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale. (*2)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»;" 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’ del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4A, 4B e 7) e thailandesi (per i gruppi 2, 5A e 5B) conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B e 8.»; 8) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.
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