Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007
In vigore dal 19 dic 2012
Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento per l’importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l’Unione e il Brasile e tra l’Unione e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE e con decisione 2012/792/UE del Consiglio (*1).
I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno.
(*1)
GU L 351 del 21.12.2012, pag. 47.»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:
a)
30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;
b)
30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;
c)
20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;
d)
20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.
2. Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B e 6B non è suddiviso in sottoperiodi.
3. I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»;
3)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;
b)
al paragrafo 4, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;
c)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
nel primo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;
ii)
nel secondo comma, lettera b), i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;
iii)
nel terzo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;
d)
al paragrafo 6, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;
e)
al paragrafo 7, terzo comma, i termini «gruppi 3 e 6» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A e 6B»;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di diritto di importazione per i gruppi 5A e 5B e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun periodo o sottoperiodo contingentale.»;
b)
al paragrafo 2, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B» e i termini «gruppi 1, 4 e 7» sono sostituiti dai termini «gruppi 1, 4A, 4B e 7»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi, ripartiti per numero d’ordine e origine.»;
d)
al paragrafo 5, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
alla lettera a), i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per i gruppi 5A e 5B entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun periodo o sottoperiodo contingentale, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale periodo o sottoperiodo.»;
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine e origine.»;
6)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*2), la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale sono stati rilasciati.
Per i gruppi 5A e 5B, la validità dei titoli è di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale la domanda è stata presentata, fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale.
(*2)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»;"
7)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’ del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4A, 4B e 7) e thailandesi (per i gruppi 2, 5A e 5B) conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B e 8.»;
8)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.
Storico versioni
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