Art. 3

Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

In vigore dal 17 dic 2012
Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario 1.   Fatti salvi gli del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni. 2.   La richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 è presentata nella lingua del procedimento.
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