Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
b)
«lingua del procedimento», la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all’UEB, come definita dall’articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 («CBE»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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