Art. 6

Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati

In vigore dal 26 nov 2012
Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati 1.   Gli PSAP, compresi quelli per il servizio eCall, sono considerati responsabili del trattamento dei dati a norma dell’, lettera d), della direttiva 95/46/CE. Quando i dati di una eCall devono essere inviati a sale operative per le emergenze o servizi associati a norma dell’, paragrafo 5, anche quest’ultimi sono considerati responsabili del trattamento dei dati. Gli Stati membri si assicurano che il trattamento dei dati personali nella gestione delle eCall da parte degli PSAP, dei servizi di emergenza e dei servizi associati avvenga in conformità alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e che tale conformità sia provata al garante nazionale della protezione dei dati. 2.   In particolare gli Stati membri si assicurano che i dati personali siano protetti dagli abusi, compresi l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la perdita, e che i protocolli relativi all’archiviazione, alla durata di conservazione, all’elaborazione e alla protezione dei dati personali siano definiti al livello adeguato e debitamente rispettati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:305:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/305) — Testo vigente | Portale Normativo