Art. 3

Requisiti degli PSAP per il servizio eCall

In vigore dal 26 nov 2012
Requisiti degli PSAP per il servizio eCall 1.   Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alle norme EN 16072 — «Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - Requisiti operativi per eCall paneuropeo» — e EN 16062 — «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)». 2.   Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall con la stessa rapidità ed efficienza con cui trattano qualsiasi altra chiamata effettuata al numero di emergenza unico europeo 112. Gli PSAP per il servizio eCall gestiscono le eCall conformemente ai requisiti delle normative nazionali in materia di gestione delle chiamate di emergenza. 3.   Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere i contenuti dei dati degli MSD e trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall. 4.   L’operatore PSAP per il servizio eCall ha la possibilità di accedere a un adeguato sistema di informazione geografica (GIS) o a un sistema equivalente che gli consenta di determinare la posizione e la direzione di un veicolo con il livello minimo di accuratezza, di cui alla norma EN 15722 per le coordinate dell’MSD. 5.   I requisiti sopramenzionati devono consentire agli PSAP per il servizio eCall di fornire l’ubicazione, il tipo di attivazione dell’eCall (manuale o automatico) e altri dati pertinenti ai servizi di pronto intervento o servizi associati responsabili. 6.   Gli PSAP per il servizio eCall (che sono i primi a ricevere la chiamata) stabiliscono una comunicazione audio con il veicolo ed elaborano i dati inviati dall’eCall; se necessario, gli PSAP per il servizio eCall inoltrano la chiamata e i dati MSD a un altro PSAP, a una sala operativa per le emergenze o a un servizio associato conformemente alle procedure nazionali determinate dall’autorità nazionale competente. L’inoltro della chiamata può essere effettuato mediante collegamento dati o audio o, preferibilmente, con entrambe le modalità. 7.   Se opportuno, e in funzione delle procedure e legislazioni nazionali, gli PSAP per il servizio eCall e i servizi di emergenza o servizi associati competenti possono ottenere accesso alle caratteristiche del veicolo contenute nelle banche dati nazionali e/o in altre risorse pertinenti, al fine di ottenere le informazioni necessarie per la gestione delle eCall, in particolare per consentire l’interpretazione del numero di identificazione del veicolo (VIN) e la presentazione di ulteriori informazioni pertinenti, quali il tipo e il modello di veicolo.
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Requisiti degli PSAP per il servizio eCall (Art. 3 Regolamento (UE) 2013/305) — Testo vigente | Portale Normativo