Art. 8

Coordinamento e cooperazione

In vigore dal 16 nov 2012
Coordinamento e cooperazione 1.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza che effettuano la supervisione di un’impresa ferroviaria operante in più di uno Stato membro coordinano le rispettive metodologie di supervisione per garantire che il sistema di gestione della sicurezza dell’impresa ferroviaria sia efficace e contempli tutte le attività pertinenti. Tra le attività di coordinamento rientra la scelta di quali informazioni le autorità nazionali preposte alla sicurezza debbano mettere in comune per garantire un approccio uniforme alla supervisione dell’impresa ferroviaria pertinente. Vi rientrano inoltre la condivisione delle informazioni sulla strategia e il piano o i piani di supervisione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate, e degli eventuali risultati pertinenti ottenuti, al fine di definire un approccio congiunto per trattare le non conformità. 2.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza definiscono accordi di cooperazione con gli organismi investigativi nazionali, gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e altre autorità competenti, al fine di condividere le informazioni e coordinare i propri interventi nei casi di mancata conformità con il quadro normativo in materia di sicurezza.
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