Art. 7

Criteri decisionali

In vigore dal 16 nov 2012
Criteri decisionali 1.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono e pubblicano i criteri decisionali di cui si avvalgono per monitorare, promuovere e, se del caso, imporre la conformità con il quadro normativo in materia di sicurezza. Tali criteri devono comprendere inoltre gli aspetti di non conformità relativi all’applicazione continuativa del sistema di gestione della sicurezza da parte di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura, e al quadro normativo in materia di sicurezza. 2.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano e pubblicano una procedura per consentire alle imprese ferroviarie o ai gestori dell’infrastruttura di presentare un reclamo sulle decisioni adottate nel corso delle attività di supervisione, fatto salvo l’obbligo del riesame giurisdizionale di tali decisioni.
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