Art. 7
Accesso del pubblico alle informazioni
In vigore dal 6 nov 2012
Accesso del pubblico alle informazioni
1. Se il richiedente ritiene inopportuno che le informazioni contenute nella domanda siano rese pubbliche a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 510/2011, lo indica nella domanda precisando i motivi per cui la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la tutela dei propri interessi commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale.
2. L’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 si considera riferita al seguente tipo di informazioni:
a)
particolari relativi al programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 di cui all’, in particolare sullo sviluppo del portafoglio prodotti dei richiedenti;
b)
ripercussioni previste delle tecnologie di riduzione di CO2 sui costi di produzione, sul prezzo di acquisto dei veicoli e sulla redditività dell’impresa.
Storico versioni
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