Art. 5

Obiettivo per le emissioni specifiche e potenziale di riduzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011

In vigore dal 6 nov 2012
Obiettivo per le emissioni specifiche e potenziale di riduzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011 1.   Il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 dei suoi veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel 2010, a meno che tale dato non figuri nell’allegato III. Qualora tale dato non sia disponibile, il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 dei suoi veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati nel primo anno civile successivo al 2010. 2.   Nella domanda il richiedente fornisce le seguenti informazioni sulle proprie attività: a) per l’anno civile precedente la data della domanda, il numero di dipendenti e le dimensioni dell’impianto di produzione in metri quadrati; b) il modello di esercizio dell’impianto di produzione, specificando quali attività di progettazione e produzione sono svolte dal richiedente e quali sono esternalizzate; c) nel caso di un’impresa collegata, se la tecnologia è condivisa dai costruttori e quali attività sono esternalizzate; d) per i cinque anni precedenti la data della domanda, i volumi di vendita, il fatturato annuo, l’utile di esercizio e la spesa di ricerca e sviluppo per le tecnologie di riduzione di CO2 e, nel caso di un’impresa collegata, i trasferimenti netti all’impresa madre; e) le caratteristiche del suo mercato; f) il listino prezzi per tutte le versioni di veicoli commerciali leggeri per le quali s’intende ottenere la deroga nell’anno precedente la data della domanda, e il listino prezzi previsto per i veicoli commerciali leggeri di cui è in programma il lancio e per i quali s’intende ottenere la deroga. Le informazioni di cui alla lettera d) del primo comma sono corredate dal bilancio certificato ufficiale oppure sono certificate da un revisore indipendente. 3.   Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sul proprio potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2: a) l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nei suoi veicoli commerciali leggeri, commercializzati nel 2010 oppure, se tali dati non sono disponibili, nel primo anno successivo al 2010, oppure, nel caso dei costruttori che prevedono di entrare nel mercato, nell’anno in cui inizia ad applicarsi la deroga; b) l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nei veicoli commerciali leggeri, nell’ambito del programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e i costi aggiuntivi di tali tecnologie per ogni versione di veicolo contemplata nella domanda. 4.   Il richiedente, in base al proprio potenziale di riduzione, propone uno dei seguenti obiettivi: a) un obiettivo per le emissioni specifiche che garantisca che le emissioni specifiche medie di CO2, allo scadere del periodo di deroga, siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 di cui al paragrafo 1; b) un obiettivo annuale, per le emissioni specifiche di ogni anno del periodo di deroga, determinato in modo che le emissioni specifiche medie di CO2 dell’intero periodo di deroga siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 di cui al paragrafo 1. 5.   L’obiettivo per le emissioni specifiche o gli obiettivi annuali per le emissioni specifiche proposti dal richiedente sono accompagnati da un programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 del nuovo parco veicoli. Nel programma di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 è specificato quanto segue: a) il calendario in base al quale sono introdotte le tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 nel parco veicoli del richiedente; b) la stima annuale delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell’Unione per il periodo di deroga, la media prevista delle emissioni specifiche di CO2 e la massa media attesa; c) nel caso si opti per obiettivi annuali, il miglioramento annuale, in termini di emissioni specifiche di CO2, delle versioni dei veicoli per i quali sono introdotte tecnologie di riduzione di CO2. 6.   Durante il periodo di deroga il rispetto, da parte del richiedente, dell’obiettivo per le emissioni specifiche, o degli obiettivi annuali per le emissioni specifiche, è valutato ogni anno, in conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:114:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo