Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 nov 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 510/2011, si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«richiedente», il costruttore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011;
(2)
«caratteristiche del veicolo», gli elementi che contraddistinguono il veicolo, tra cui la massa, le emissioni specifiche di CO2, il numero di sedili, le prestazioni del motore, il rapporto potenza/massa e la velocità massima;
(3)
«caratteristiche del mercato», le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli e i nomi e le gamme di prezzo dei veicoli commerciali leggeri in diretta concorrenza con i veicoli per i quali è chiesta una deroga;
(4)
«impianto di produzione proprio», lo stabilimento di costruzione o montaggio usato esclusivamente dal richiedente al fine di costruire o montare per proprio conto veicoli commerciali leggeri nuovi, tra cui, eventualmente, quelli destinati all’esportazione;
(5)
«centro di progettazione proprio», lo stabilimento, che dipende ed è utilizzato esclusivamente dal richiedente, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2013:114:oj#art-2