Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 nov 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 510/2011, si applicano le definizioni seguenti: (1) «richiedente», il costruttore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011; (2) «caratteristiche del veicolo», gli elementi che contraddistinguono il veicolo, tra cui la massa, le emissioni specifiche di CO2, il numero di sedili, le prestazioni del motore, il rapporto potenza/massa e la velocità massima; (3) «caratteristiche del mercato», le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli e i nomi e le gamme di prezzo dei veicoli commerciali leggeri in diretta concorrenza con i veicoli per i quali è chiesta una deroga; (4) «impianto di produzione proprio», lo stabilimento di costruzione o montaggio usato esclusivamente dal richiedente al fine di costruire o montare per proprio conto veicoli commerciali leggeri nuovi, tra cui, eventualmente, quelli destinati all’esportazione; (5) «centro di progettazione proprio», lo stabilimento, che dipende ed è utilizzato esclusivamente dal richiedente, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo.
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