Art. 92

Annullamento di un credito accertato

In vigore dal 29 ott 2012
Annullamento di un credito accertato ( del regolamento finanziario) 1.   In caso di errore, l’ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato a norma degli e presenta adeguate giustificazioni. 2.   Ogni istituzione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-92

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Annullamento di un credito accertato (Art. 92 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo