Art. 92
Annullamento di un credito accertato
In vigore dal 29 ott 2012
Annullamento di un credito accertato
( del regolamento finanziario)
1. In caso di errore, l’ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato a norma degli e presenta adeguate giustificazioni.
2. Ogni istituzione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.
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