Art. 244

Riconciliazione

In vigore dal 29 ott 2012
Riconciliazione ( del regolamento finanziario) 1.   I saldi dei conti della situazione contabile generale sono riconciliati periodicamente e almeno in occasione della chiusura annuale con i dati dei sistemi di gestione utilizzati dagli ordinatori per la gestione degli elementi patrimoniali e per l’alimentazione quotidiana del sistema contabile. 2.   Periodicamente, e almeno in occasione di ogni chiusura dei conti, il contabile verifica se i saldi bancari corrispondono alla realtà, in particolare come segue: a) per gli averi in banca, mediante riconciliazione degli estratti conto trasmessi dalle istituzioni finanziarie, b) per i fondi detenuti in cassa, mediante riconciliazione con i dati del libro di cassa. Per quanto riguarda i conti delle immobilizzazioni, la verifica è realizzata conformemente all’. 3.   I conti interistituzionali di collegamento sono riconciliati mensilmente. 4.   I conti provvisori sono aperti ed esaminati annualmente dal contabile. Tali conti sono sotto la responsabilità dell’ordinatore, che procede alla loro liquidazione quanto prima.
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