Art. 222

Condizioni di utilizzo degli strumenti finanziari

In vigore dal 29 ott 2012
Condizioni di utilizzo degli strumenti finanziari ( del regolamento finanziario) 1.   Gli strumenti finanziari sono destinati a ovviare alle imperfezioni o alle lacune del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e forniscono un sostegno soltanto ai destinatari finali ritenuti economicamente vitali nel momento in cui l’Unione concede un sostegno attraverso uno strumento finanziario. 2.   Gli strumenti finanziari forniscono ai destinatari finali un sostegno proporzionale. In particolare, il trattamento preferenziale accordato agli investitori che forniscono investimenti congiunti o condivisione dei rischi dovrebbe essere giustificato, proporzionato ai rischi assunti dagli investitori in uno strumento finanziario e limitato al minimo necessario per garantire il loro investimento o la condivisione dei rischi.
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Condizioni di utilizzo degli strumenti finanziari (Art. 222 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo