Art. 221
Selezione degli intermediari finanziari, dei gestori dei veicoli d’investimento dedicati e dei destinatari finali
In vigore dal 29 ott 2012
Selezione degli intermediari finanziari, dei gestori dei veicoli d’investimento dedicati e dei destinatari finali
( del regolamento finanziario)
1. Quando la Commissione attua gli strumenti finanziari in gestione diretta o indiretta attraverso veicoli di investimento dedicati, tali veicoli sono istituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Essi possono anche essere istituiti in base alle leggi di un paese diverso da uno Stati membro nel settore delle azione esterne. I gestori di tali veicoli sono tenuti, per legge o per contratto, ad agire con la diligenza di un gestore professionale e in buona fede.
2. I gestori dei veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 1 e gli intermediari finanziari o i destinatari finali degli strumenti finanziari sono selezionati tenendo conto della natura dello strumento finanziario che sarà attuato, dell’esperienza e della capacità operativa e finanziaria delle entità interessate, e/o della redditività economica dei progetti dei destinatari finali. La scelta è trasparente e giustificata da ragioni oggettive e non deve generare conflitti di interessi.
3. Nessun sostegno finanziario è concesso ai gestori dei veicoli di investimento dedicati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali che si trovano in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, e agli del regolamento finanziario.
Storico versioni
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