Art. 204

Valutazione delle domande e concessione

In vigore dal 29 ott 2012
Valutazione delle domande e concessione ( del regolamento finanziario) 1.   L’ordinatore responsabile nomina un comitato di valutazione, a meno che la Commissione non decida altrimenti nell’ambito di un programma settoriale specifico. Il comitato comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi di cui agli del regolamento finanziario, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all’ del regolamento finanziario. Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all’ del presente regolamento nonché negli organismi delegati di cui agli del regolamento finanziario, se mancano entità distinte non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell’ordinatore responsabile. L’ordinatore responsabile si accerta che tali esperti rispettino gli obblighi di cui all’ del regolamento finanziario. 2.   All’occorrenza, l’ordinatore responsabile divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell’invito a presentare proposte. Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di presentazione in due fasi, soltanto i richiedenti la cui proposta soddisfi i criteri di valutazione stabiliti per la prima fase sono invitati a presentare una proposta completa nella seconda fase. Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione in due fasi, sono sottoposte alla valutazione successiva soltanto le proposte che superano la prima fase in base a una valutazione effettuata secondo una serie limitata di criteri. I richiedenti la cui proposta venga respinta in una delle fasi sono informati a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Ogni fase successiva della procedura deve essere chiaramente distinta da quella precedente. Nel corso di una medesima procedura non devono essere forniti più di una volta gli stessi documenti e informazioni. 3.   Il comitato di valutazione o eventualmente l’ordinatore responsabile può chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi inerenti alla domanda, purché tali informazioni o chiarimenti non modifichino in modo sostanziale la proposta. Conformemente all’ del regolamento finanziario, in caso di evidenti errori amministrativi il comitato di valutazione o l’ordinatore responsabile può astenersi dalla richiesta soltanto in casi debitamente motivati. L’ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura. 4.   Alla fine dei lavori del comitato di valutazione, i membri firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l’indicazione di quelle che possono beneficiare di un finanziamento. Tale verbale può essere firmato mediante un sistema computerizzato che consenta un’autenticazione sufficiente del firmatario. Se necessario, il verbale determina una classifica delle proposte esaminate e fornisce raccomandazioni circa l’importo massimo da concedere ed eventuali modifiche non sostanziali della domanda di sovvenzione. Il verbale è conservato a fini di riferimento ulteriore. 5.   L’ordinatore responsabile può invitare il richiedente a modificare la proposta alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione. L’ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura. Dopo la valutazione, l’ordinatore responsabile prende una decisione che comprende almeno quanto segue: a) l’oggetto e l’importo globale della decisione; b) il nome dei richiedenti prescelti, il titolo delle azioni, gli importi considerati e le motivazioni della scelta, anche quando non condivida il parere del comitato di valutazione; c) i nominativi dei richiedenti esclusi e i motivi dell’esclusione. 6.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo non sono obbligatorie per la concessione di sovvenzioni a norma dell’ del presente regolamento e dell’, paragrafo 7, del regolamento finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-204

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione delle domande e concessione (Art. 204 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo