Art. 187

Costi ammissibili

In vigore dal 29 ott 2012
Costi ammissibili (, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) L’IVA è considerata non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA applicabile se a norma del diritto nazionale è imputabile a una delle seguenti attività: a) attività esenti senza diritto a detrazione; b) attività che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA; c) attività di cui alle lettere a) e b) in relazione alle quali l’IVA non è detraibile bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione non previsti dalla direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull’IVA. L’IVA relativa alle attività di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall’, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro consideri o no tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-187

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Costi ammissibili (Art. 187 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo