Art. 187
Costi ammissibili
In vigore dal 29 ott 2012
Costi ammissibili
(, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario)
L’IVA è considerata non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA applicabile se a norma del diritto nazionale è imputabile a una delle seguenti attività:
a)
attività esenti senza diritto a detrazione;
b)
attività che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA;
c)
attività di cui alle lettere a) e b) in relazione alle quali l’IVA non è detraibile bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione non previsti dalla direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull’IVA.
L’IVA relativa alle attività di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall’, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro consideri o no tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-187