Art. 177
Organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale dell’Unione
In vigore dal 29 ott 2012
Organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale dell’Unione
( del regolamento finanziario)
Sono organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale dell’Unione:
a)
gli organismi attivi nei settori dell’istruzione, formazione, informazione, innovazione o ricerca e negli studi sulle politiche europee o in ogni attività che contribuisca a promuovere la cittadinanza o i diritti umani, o gli organismi europei di normalizzazione;
b)
un’entità rappresentativa di organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri, nei paesi candidati o nei paesi candidati potenziali che promuovono principi e politiche rientranti negli obiettivi dei trattati.
Storico versioni
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