Art. 177 · Organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale dell’Unione

Art. 177

Organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale dell’Unione

In vigore dal 29 ott 2012
Organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale dell’Unione ( del regolamento finanziario) Sono organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale dell’Unione: a) gli organismi attivi nei settori dell’istruzione, formazione, informazione, innovazione o ricerca e negli studi sulle politiche europee o in ogni attività che contribuisca a promuovere la cittadinanza o i diritti umani, o gli organismi europei di normalizzazione; b) un’entità rappresentativa di organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri, nei paesi candidati o nei paesi candidati potenziali che promuovono principi e politiche rientranti negli obiettivi dei trattati.
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