Art. 174

Convenzione e decisione di sovvenzione

In vigore dal 29 ott 2012
Convenzione e decisione di sovvenzione (, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1.   Le sovvenzioni formano oggetto di una decisione o di una convenzione scritta. 2.   Per stabilire quale strumento utilizzare, si tiene conto dei seguenti elementi: a) ubicazione geografica del beneficiario, all’interno o all’esterno dell’Unione; b) complessità e standardizzazione del contenuto delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-174

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Convenzione e decisione di sovvenzione (Art. 174 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo