Art. 174
Convenzione e decisione di sovvenzione
In vigore dal 29 ott 2012
Convenzione e decisione di sovvenzione
(, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
1. Le sovvenzioni formano oggetto di una decisione o di una convenzione scritta.
2. Per stabilire quale strumento utilizzare, si tiene conto dei seguenti elementi:
a)
ubicazione geografica del beneficiario, all’interno o all’esterno dell’Unione;
b)
complessità e standardizzazione del contenuto delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati.
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