Art. 120

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

In vigore dal 29 ott 2012
Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ( del regolamento finanziario) Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può avviare direttamente un’azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro qualsiasi atto relativo all’esercizio della sua funzione di revisore interno. Tale azione dev’essere proposta entro tre mesi dal giorno di calendario della notificazione dell’atto in causa. Il ricorso è istruito e giudicato secondo le disposizioni dell’, paragrafo 5, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea.
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Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Art. 120 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo