Art. 7
Ambito di applicazione del bilancio
In vigore dal 25 ott 2012
Ambito di applicazione del bilancio
1. Il bilancio comprende quanto segue:
a)
le entrate e le spese dell'Unione, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;
b)
le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica.
2. Sono iscritte nel bilancio le garanzie per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratti dall'Unione, inclusi il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e le operazioni a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti, conformemente all', paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-7