Art. 159
Norme e procedure di revisione contabile esterna
In vigore dal 25 ott 2012
Norme e procedure di revisione contabile esterna
1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e a tutti gli altri atti emanati in esecuzione dei trattati.
2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell', di tutti i documenti e di tutte le informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di sentire qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le procedure di revisione contabile riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua di concerto con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.
Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione.
Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi dell'Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.
3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni e alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi dei funzionari autorizzati a effettuare controlli presso di esse.
Storico versioni
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