Art. 157

L'inventario

In vigore dal 25 ott 2012
L'inventario 1.   Ogni istituzione e organismo di cui all' tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione. Ogni istituzione e organismo di cui all' verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto. 2.   Le vendite di immobilizzazioni materiali dell'Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.
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